Condizioni di partecipazione al concorso
Le condizioni di partecipazione al concorso regolano la partecipazione ai concorsi organizzati da Sportstech Brands Holding, salvo che non si faccia esplicito riferimento a condizioni di partecipazione separate. Partecipando al rispettivo concorso, i partecipanti accettano le disposizioni seguenti.
1. Organizzatore
L’organizzatore è Sportstech Brands Holding GmbH (di seguito «Organizzatore»).
2. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare le persone fisiche residenti nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera) che abbiano compiuto almeno 18 anni. Sono esclusi i dipendenti dell’Organizzatore e delle società a esso collegate, nonché i dipendenti dei partner di cooperazione che sono o sono stati coinvolti nella creazione o nella gestione del concorso. Non sono ammesse partecipazioni multiple, né la partecipazione tramite procedure automatizzate di massa o associazioni di concorsi.
3. Esclusione dalla partecipazione
L’Organizzatore ha il diritto di escludere singole persone dalla partecipazione qualora sussistano motivi legittimi. Costituiscono in particolare motivi legittimi le violazioni delle condizioni di partecipazione, la partecipazione doppia o multipla e la manipolazione del concorso. L’Organizzatore si riserva il diritto di intraprendere azioni legali.
4. Dettagli del concorso
a) Cosa si può vincere?
I dettagli del premio sono descritti con precisione nella rispettiva pagina del concorso.
L’oggetto presentato come premio nell’ambito del concorso può eventualmente differire dall’oggetto vinto (ad es. per quanto riguarda il modello, il colore o simili).
b) Come si può vincere?
La partecipazione avviene soddisfacendo le condizioni indicate nel concorso e possedendo i requisiti di partecipazione. Le partecipazioni inviate per posta non saranno prese in considerazione per l’estrazione.
c) Come vengono determinati i vincitori?
I vincitori vengono determinati dall’Organizzatore mediante un’estrazione indipendente.
d) Come si riceve il premio?
Il premio viene inviato all’indirizzo postale indicato dal partecipante oppure, dopo la conclusione del concorso, i vincitori vengono informati dell’assegnazione del premio, della relativa gestione e degli eventuali passaggi successivi necessari (ad es. l’invio dell’indirizzo postale completo o la restituzione di eventuali documenti) tramite l’indirizzo e-mail indicato nel concorso (per i concorsi organizzati su pagine di terzi, come Instagram: mediante un post sulla pagina corrispondente).
Se non è possibile contattare un partecipante o se questi non compie i passaggi successivi entro il termine comunicato, l’Organizzatore può determinare un nuovo vincitore. Il diritto del vincitore originario decade.
La spedizione del premio viene effettuata dall’Organizzatore.
5. Periodo dell’iniziativa e disponibilità
Il concorso inizia dopo la pubblicazione del post e termina alla data indicata nel concorso.
Non è possibile garantire la disponibilità e il funzionamento del concorso. Il concorso può essere terminato o rimosso a causa di circostanze o vincoli esterni, senza che da ciò derivino pretese dei partecipanti nei confronti dell’Organizzatore. Rientrano tra questi, a titolo esemplificativo, problemi tecnici, disposizioni delle autorità (ad es. in relazione alla pandemia di Covid-19), modifiche delle regole o decisioni delle piattaforme social, come Instagram, qualora il concorso sia organizzato su tali piattaforme o in relazione a esse.
6. Responsabilità
Fatte salve le altre condizioni di legge per la sussistenza di una responsabilità dell’Organizzatore per il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti esclusioni e limitazioni della responsabilità ai sensi del presente articolo:
L’Organizzatore è responsabile senza limitazioni qualora la causa del danno sia dovuta a dolo o colpa grave.
L’Organizzatore è inoltre responsabile per la violazione per lieve negligenza di obblighi essenziali, la cui violazione comprometta il raggiungimento dello scopo contrattuale, o per la violazione di obblighi il cui adempimento renda possibile la corretta esecuzione del concorso e sul cui rispetto le parti contrattuali fanno regolarmente affidamento. In tal caso, tuttavia, l’Organizzatore è responsabile esclusivamente dei danni prevedibili e tipici del contratto. L’Organizzatore non è responsabile per la violazione per lieve negligenza di obblighi diversi da quelli indicati nelle frasi precedenti.
Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, per un difetto successivo all’assunzione di garanzie relative alle caratteristiche di un prodotto e in caso di difetti dolosamente occultati. Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
Nella misura in cui la responsabilità dell’Organizzatore è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti, dei rappresentanti e degli ausiliari dell’Organizzatore.
7. Protezione dei dati
L’Organizzatore conserva e utilizza i dati raccolti per lo svolgimento del concorso. Salvo il vostro esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del RGPD, i dati vengono utilizzati per finalità di marketing diretto. Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
È necessario consultare la informativa sulla privacy dell’Organizzatore.
8. Informazioni e condizioni delle piattaforme di terzi (Meta)
Il presente concorso è organizzato da Sportstech Brands Holding GmbH (Organizzatore). Non è in alcun modo collegato a Meta Platforms Ireland Limited e/o alle società a essa collegate (Meta) e non è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto o organizzato da Instagram. Le informazioni vengono trasmesse all’Organizzatore e non a Meta.
Oltre alle presenti condizioni di partecipazione, il rapporto tra l’Organizzatore, il partecipante e la piattaforma di terzi è disciplinato dalle condizioni di partecipazione e dalle regole sulla privacy del gestore della piattaforma.
Meta
- Condizioni d’uso di Meta: https://www.facebook.com/terms.php
- Informativa sulla privacy di Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/
- Condizioni d’uso di Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870
- Informativa sulla privacy di Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/
I partecipanti non possono avanzare pretese nei confronti delle piattaforme social (Instagram) sulle quali il concorso può eventualmente svolgersi, qualora tali pretese siano connesse all’utilizzo dell’applicazione del concorso o alla partecipazione al concorso.
9. Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni di partecipazione siano o diventino inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti condizioni di partecipazione.
10. Giurisdizione
Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Nei confronti dei consumatori, tale scelta della legge si applica soltanto nella misura in cui non venga privato il consumatore della tutela garantita dalle disposizioni imperative della legge dello Stato in cui ha la propria residenza abituale. È escluso il ricorso alle vie legali.
Versione del 23.01.2025